L’allegra gestione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici
(parte 2°)
di Massimo Greco
Dati per acquisiti i principi di buona amministrazione secondo cui, a) gli enti pubblici (diversi dagli Enti locali) non possono disporre del proprio immobiliare per finalità diverse da quelle istituzionali; b) che necessita mettere a reddito il patrimonio immobiliare adibito ad usi per finalità non primarie e quindi derogabili dell’Ente; c) che le esigenze di contenimento delle spesa pubblica impongono all’Ente pubblico di liberarsi da tutti gli oneri che non deve obbligatoriamente sopportare per il perseguimento di inderogabili finalità statutarie; d) gli immobili che non sono adibiti per finalità istituzionali dell’Ente devono essere dismessi ovvero, solo in subordine, ceduti a terzi (pubblici o privati) mediante contratto di locazione o affitto.
Va però precisato che la regola del procedimento di evidenza pubblica si impone ogni qual volta che l’attività amministrativa comporti il trasferimento di risorse pubbliche, e dunque anche nel caso di contratti attivi (da cui cioè derivi un’entrata per l’Ente), come è nel caso della locazione o dell’affitto. Si tratta di un principio risalente alle disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato che, a garanzia del maggiore vantaggio per l’Ente e degli stessi diritti di accesso dei privati alle commesse ed ai beni pubblici, assoggetta indistintamente alle regole di selezione del contraente sia i contratti che determinano una spesa a carico dell’erario sia quelli da cui derivino entrate. E’ infatti principio generale quello secondo cui anche in assenza di specifica disposizione normativa che imponga l’adozione di procedure concorrenziali per la selezione del contraente privato l’Ente deve osservare i fondamentali canoni della trasparenza, dell’imparzialità e della par condicio.
In tale contesto, non è escluso che possano emergere “particolari ragioni” che giustificano il ricorso alla trattativa privata, ma tali ragioni, proprio perché derogatorie rispetto al principio generale, devono essere palesi ed indicate nel corpo motivazione dell’atto amministrativo presupposto alla volontà di contrarre, tenendo ben presente che sia il valore da porre a base di gara, nel caso di alienazione, sia il canone di locazione o affitto, dovranno mantenersi comunque congrui rispetto alla situazione concreta del mercato. L’esigenza di valutare costantemente la congruità del valore del bene da alienare, ovvero da locare, costituisce infatti uno dei principi cardine della contabilità e contrattualistica pubblica.
“La politica non è un mestiere, è un servizio. Ma nel senso di servire, non di servirsi o circondarsi di servi”. (Marco Travaglio)